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Statuto

art. 1  DENOMINAZIONE E SEDE                                                                 
1.   E’ costituita l’associazione Pro Loco denominata:
 “ASSOCIAZIONE PRO LOCO CASTELLO di FAVARA”.
Essa ha sede in Favara Via Fratelli Cervi, 5.
L'Associazione è retta dalle norme degli art. 36-37 e 38 del codice civile e da quelle del presente Statuto ed e soggetto alla vigilanza dell'Azienda Provinciale per il Turismo di Agrigento che ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 27/8/1960 n. 1044 ne propone l'iscrizione nell'apposito albo dell'Assessorato Regionale del Turismo delle Comunicazioni e dei Trasporti.                                                                                             
 
art.2         SCOPI                                                                                                            
a.                  Riunire coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico di Favara
b.                 Contribuire ad organizzare turisticamente la località, studiando il miglioramento edilizio e stradale delle zone suscettibili di essere visitate e frequentate dai turisti e promuovendo l'abbellimento di piazze, giardini, ecc.;
c.                 tutelare e porre in valore con assidua propaganda le bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo;
d.                 promuovere il miglioramento e lo sviluppo dell'attrezzatura ricettiva e dei centri di rinnovo per gli ospiti;
e.                 incoraggiare, promuovere e sostenere il miglioramento dei pubblici servizi (servizi automobilistici, servizi postali, servizi di igiene urbana, ecc.) al fine di facilitare il movimento turistico e rendere il soggiorno quanto più piacevole ai forestieri;
f.                   vigilare sullo svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo e sull'applicazione delle relative tariffe, proponendo le opportune modifiche alle autorità competenti o direttamente alle ditte esercenti i servizi medesimi;
g.                  promuovere festeggiamenti, gare, fiere, convegni, spettacoli pubblici, gite, escursioni, ecc.;  per attirare turisti nella località e dare svago e diletto a quanti vi soggiornano;
h.                 coadiuvare l'A.P.T. nella propaganda intesa a diffondere la conoscenza di   Favara e a favorire il concorso dei forestieri;
i.                   istituire l'ufficio informazioni turistiche;
j.                    adempiere le funzioni demandate dall'Assessorato Regionale del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti e dell'A.P.T.. 
 
                             
art.3              FINANZIAMENTO                                                                                        
1.     I proventi con i quali l'Associazione Pro Loco Castello Favara provvede alla propria attività sono:
 
a.                 le quote sociali;
b.                 eventuali redditi patrimoniali propri;
c.                 la quota del provento dell'imposta di soggiorno devoluta annualmente dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 2 della legge 4 marzo 1958 n. 174;
d.                 gli utili di gestione o di attività permanenti o occasionali;
e.                 le eventuali donazioni o lasciti di enti pubblici e privati interessanti al movimento turistico.
 
                             
art.4            SOCI                                                                                                               
1.     Chiunque, a domanda con presentazione di almeno due soci, può chiedere di far parte dell'Associazione Pro Loco. L'ammissione di nuovi soci deliberata dall'assemblea nelle sedute ordinarie di cui al successivo art. 8 e la qualità di socio si acquista dopo la delibera da parte dell'assemblea. I soci si distinguono in benemeriti e ordinari. Sono dichiarati dall'assemblea dei Soci dell'Associazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, soci benemeriti quelle persone o Enti che arrecano particolari benefici morali e materiali all'Associazione e che versano almeno una quota annua non inferiore a € 50.00.
2.                 Sono soci ordinari coloro che versano annualmente la quota sociale determinata dall'Assemblea generale dei Soci dell'Associazione.
3.                 I Soci che non rassegnano le dimissioni per iscritto entro il 15 dicembre, sono tenuti a corrispondere la quota sociale anche per l'anno successivo. 
4.                 I soci hanno diritto:
a) alle pubblicazioni dell’associazione;
b) a frequentare i locali dell’associazione;
c) ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dalla Pro Loco.
                             
art. 5              I SOCI BENEMERITI E ORDINARI                                                          
1.                 I  Soci benemeriti e ordinari partecipano alle Assemblee Generali della Pro Loco con diritto di discussione e voto;
2.                 Eleggono i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione e sono eleggibili alle cariche sociali.
 
 
                             
art. 6         Perdita dell'qualità di Socio                                                                     
1.                             La qualità di soci si perde per dimissioni oppure per esclusione a causa di accertate morosità o di indegnità, conseguente a condanna penale che comporti l'interdizione dai pubblici uffici.
2.                 Il Consiglio dichiara il socio escluso per morosità, se il socio stesso non ha provveduto al pagamento della quota sociale per l'anno in corso entro il 30 giugno dell'anno medesimo. Sulla esclusione per indegnità decide l'Assemblea dei Soci con deliberazione motivata. 
                             
art. 7              ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E LORO FUNZIONI                          
             
a.                 L'Assemblea dei Soci;
b.                 Il Consiglio;
c.                 Il Presidente.
                             
art. 8          L'ASSEMBLEA DEI SOCI                                                                         
            I soci benemeriti e ordinari sono convocati due volte l'anno in Assemblea Generale ordinaria, tutte le volte che occorra, in Assemblea Generale straordinaria. L'Assemblea può essere convocata anche nel caso che almeno un terzo dei soci ne facciano domanda scritta. La convocazione dell'Assemblea è fatta da Presidente mediante avviso, inviato a domicilio, ai Soci e ai revisori dei conti e con manifesto affisso nella sede dell'Associazione o all'Albo pretorio del Comune, almeno 10 giorni prima dell'riunione. Gli avvisi e il manifesto devono contenere l'indicazione degli argomenti da trattarsi e l'ordine del giorno dei lavori. L'avviso dovrà essere inviato almeno 10 giorni prima della riunione anche all'A.P.T. che potrà inviare un proprio rappresentante. Per poter partecipare alle riunioni dell'Assemblea, il socio dovrà essere in regola con le quote sociali o avere versata la quota sociale per l'anno in corso almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa. Perché  l'Assemblea sia valida, in prima convocazione, occorre che sia presente almeno la metà dei soci. In seconda convocazione almeno un ora dopo, l'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
 
 
 
 
 
                             
art. 9         ELEZIONE DELL'CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE                       
            L'Assemblea elegge i membri del Consiglio d'Amministrazione scegliendoli tra i Soci ordinari, ed i Revisori dei Conti; delibera sul conto consuntivo, sul bilancio preventivo e relative modifiche, sulla relazione morale e finanziaria, sulla misura delle quote sociali, sulle modifiche da apportare allo Statuto della Pro Loco, sulla ammissione e sulla esclusione per indegnità dei soci e di ogni altra proposta del Consiglio. Ciascun socio ha diritto nell'Assemblea ad un voto. Nelle votazioni palesi dell'Assemblea dei soci, in caso di parità dei voti, e decisivo quello del Presidente. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, anche quelle relative all'elezione dei membri del Consiglio d'Amministrazione, dei Revisori dei Conti, devono essere inviate, entro otto giorni all'A.P.T. il quale dovrà, se del caso, annullare entro i successivi 15 giorni. Qualora l'A.P.T. nel termine suddetto, richieda notizie, documenti o chiarimenti, il termine rimane interrotto e comincerà a decorrere un nuovo termine dall'invio delle contro deduzioni o dei documenti richiesti. 
 
                             
art. 10           CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE                                                        
            L'Associazione Pro loco è amministrata da un consiglio di Amministrazione composto da sei membri, oltre al Sindaco del Comune, che fa parte del Consiglio medesimo come membro di diritto e che può farsi rappresentare, anche in via permanente, da uno degli Assessori Comunali. I membri del Consiglio vengono eletti dall'Assemblea Generale con votazione, segreta, durano in carica due anni e possono essere rieletti.
In caso di vacanza per dimissioni, decadenza o decesso dei membri del Consiglio, si provvede alla loro sostituzione nella prima riunione  dell'Assemblea dei soci. Tutte le funzioni dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite.
art. 11)  Il Consiglio è organo deliberativo e ad esso è demandato di provvedere alla formazione del bilancio di previsione e del relativo programma d'azione, alla stesura dei conti consuntivi e delle relazioni sull'attività svolta. Inoltre, il Consiglio studia problemi locali, esamina e delibera sulle proposte formulate per la soluzione dei problemi medesimi, assume gli eventuali impiegati dell'Associazione, determinandone le attribuzioni e gli assegni, delibera sulle liti attive e passive, nonché su tutti gli altri argomenti, esclusi quelli riservati all'Assemblea dei Soci. In caso di assoluta necessità ed urgenza il Consiglio può deliberare anche su argomenti riservati all'Assemblea, salvo sottoporre per la ratifica le relative deliberazioni alla prossima riunione dell'Assemblea stessa.
art. 12) Sono soggette all'approvazione dell'A.P.T., tutte le deliberazioni e gli atti del Consiglio della Pro Loco che durante l'esercizio, modifichino il bilancio o, comunque, provvedano a nuovi o maggiori oneri e spese, oppure impieghino od eroghino spese non specificatamente indicate in sede di bilancio, od aventi carattere turistico. Sono altresì, soggette all'approvazione dell'A.P.T. le deliberazioni relative alla nomina del Presidente e del vice Presidente e quelle riguardante il personale necessario per il funzionamento degli uffici dell'Associazione. le deliberazioni soggette all'approvazione dovranno essere inviate all'Ente Provinciale per il Turismo entro otto giorni dalla loro adozione. All'A.P.T. vanno, inoltre, trasmessi entro il mese di novembre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di marzo il conto consuntivo dell'esercizio precedente, con le relative relazioni.
art. 13) Il Consiglio dovrà tempestivamente inviare all'A.P.T. i programmi delle manifestazioni (festeggiamenti, spettacoli, gare sportive, convegni culturali e folkloristici, ecc.) promosse dall'Associazione con la dimostrazione dei mezzi di finanziamento, per l'esame e per gli opportuni coordinamenti.
art. 14) Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno e ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno. 
Il Consiglio può essere convocato anche su domanda firmata da almeno un terzo dei suoi membri per specificati motivi. Gli avvisi di convocazione sono inviati al domicilio dei consiglieri e dei Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 48 ore prima, e devono contenere l'indicazione degli oggetti da trattarsi e l'ordine del giorno dei lavori. Di ogni convocazione del Consiglio deve essere data notizia all'A.P.T. unitamente all'ordine dei lavori stabilito, almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi d'urgenza 48 ore prima. L'A.P.T. ha la facoltà di inviare un proprio rappresentante alla riunione del Consiglio. Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve essere inviata all'A.P.T. entro dieci giorni dalla data delle riunioni stesse.
 art. 15) Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre intervenga almeno la metà dei suoi membri. L'assenza ingiustificata di un Consigliere per due sedute consecutive, ne comporta la decadenza di diritto. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. Nelle votazioni palesi, in casi di parità di voti, e decisivo quello del Presidente.
art. 16 PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO         
            Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio nel suo seno.
Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio, presiede l'assemblea Generale dei Soci ed è assistito da un Segretario le cui funzioni sono esercitate normalmente dal Consigliere più giovane o nel caso in cui il bilancio dell'Associazione lo consente, da un segretario appositamente nominato da Consiglio tra le persone estranee al Consiglio stesso. In caso di assenza o legittimo impedimento del Presidente, il Vice Presidente sostituisce e ne esercita le funzioni. 
art. 17) Il segretario assiste il Consiglio e l'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, assiste il Presidente nella esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
                             
art. 18         LIBRI E REGISTRI                                                                                      
                  L' Associazione Pro Loco deve istituire e tenere aggiornati i seguenti libri e registri:
a.   Il libro dei Soci;
b.   Il registro delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
c.   Il registro delle deliberazioni del Consiglio;
d.   Il registro cronologico per il protocollo della corrispondenza in arrivo e in partenza;
e.   Il libro inventario del patrimonio; 
f.     Il giornale di cassa;
g.   I libri mastri delle entrate e delle uscite. 
I verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione devono essere raccolti in un registro a pagine progressivamente numerate e firmate dal Presidente e dal Segretario. IL Presidente ed il Segretario sono responsabili della tenuta dei registri degli atti contabili e dei verbali di cui al presente articolo.
                             
art. 19         REVISORI DEI CONTI                                                                                
Per controllare la regolare tenuta della contabilità sociale e vigilare sull'osservanza dello Statuto, l'Assemblea dei Soci nomina tre revisori dei conti, per il periodo di un triennio, scegliendo tra i non soci. Essi possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, riferendo collegialmente al Consiglio circa i rilievi del caso. I Revisori devono partecipare alle riunioni dell'Assemblea. Essi dovranno inoltre essere invitati alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione alle quali potranno partecipare senza diritto di voto, neppure consultivo.                          
art.   20      VARIE                                                                                                            
                  Il Consiglio può essere sciolto per irregolarità persistenti nell'Amministrazione dell'Associazione o per il caso di manifesta impossibilità di funzionare, con provvedimento motivato dall'A.P.T. da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato Regionale per il Turismo Comunicazioni e trasporti. In caso di scioglimento l'A.P.T. provvederà alla nomina di un Commissario Straordinario, di cui saranno attribuiti i poteri spettanti a norma di Statuto al Presidente e al Consiglio di Amministrazione. Alla nuova formazione del Consiglio dovrà procedervi entro il termine di tre mesi, prorogabile, per giustificati motivi, fino a sei mesi. 
                             
art. 21       VARIE                                                                                                            
                             Sia nelle riunioni dell'Assemblea dei Soci che in quelle del Consiglio, non potranno essere discusse proposte non iscritte all'ordine del giorno, a meno che la maggioranza non ne dichiari l'urgenza chiedendone l'immediata trattazione. I Soci e i Consiglieri che desiderano sottoporre rispettivamente all'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione determinati argomenti, debbono darne avviso al Presidente in tempo utile per l'iscrizione all'ordine del giorno.                                           
 
art.   22     VARIE                                                                                                            
              Qualsiasi modificazione allo Statuto dovrà essere deliberata dall'Assemblea dei Generale con il voto di almeno due terzi dei Soci presenti tre quarti dei Soci in tal caso, l'eventuale residuo attivo e i beni mobili e immobili e inventariati saranno destinati a una istituzione  turistica locale o al Comune, secondo il voto dell'Assemblea e pervia approvazione della delibera da parte dell'A.P.T..
                             
art.   23       VARIE                                                                                                            
             Lo scioglimento dell'Associazione Pro Loco dovrà essere deliberata dall'Assemblea Generale con il voto di almeno  tre quarti dei Soci in tal caso, l'eventuale residuo attivo e i beni mobili e immobili e inventariati saranno destinati a una istituzione  turistica locale o al Comune, secondo il voto dell'Assemblea e pervia approvazione della delibera da parte dell'A.P.T..
                             
art.  24     VARIE                                                                                                            
                              Il presente Statuto dell'Associazione Pro Loco di Favara e le sue eventuali modifiche saranno sottoposte, per il tramite dell'Ente Provinciale per il Turismo di Agrigento all'approvazione dell'Assessorato Regionale del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti. Per la prima votazione delle cariche sociali, hanno titolo di elettore coloro che sono stati riconosciuti come soci nella Assemblea in cui è stato approvato il presente Statuto. Per la prima indicazione della quota che darà la qualifica di socio e del termine per il versamento, e delegato il nuovo Consiglio che sarà eletto a termine del presente Statuto e che dovrà provvedervi nella sua prima seduta.                                                                            
 
DISPOSIZIONI GENERALI ALBO DELLE PRO LOCO                                                   
1.                             Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di richiedere l’iscrizione dell’associazione Pro Loco all’albo delle Pro Loco secondo le norme della legge vigente.
                             
DISPOSIZIONI    GENERALI     CODICECIVILE                             
                            Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile.                                                                                                                     
 
DISPOSIZIONI  GENERALI   VALIDITA'           
1.                             Il presente statuto entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea.
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Associazione Pro Loco Castello
Via fratelli Cervi, 5
92026 - Favara (AG)
e-mail: prolocofavara@hotmail.com
contenuti di Antonio MOSCATO - webmaster Salvatore PECORARO
Associazione Culturale "Caltafaraci"